la “gentile e professionale” partecipazione di un agente delle polizia municipale alla discussione ci ha dato lo spunto per approfondire il fattaccio.
dato il verbale contestato al ciclista, ci teniamo a riportare alcuni articolo del Codice della Strada, relativi al caso specifico, che oltre ad essere sfuggiti ai solerti tutori del traffico, è bene che ognuno di noi ciclisti conosca:
art 41 c.15 CDS
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
art 182 c.4 cds
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
direi che c’è ben poco da aggiungere, ora è da capire se procurava intralcio o pericolo ai pedoni, nel qual caso doveva procedere a mano; sul verbale non si fa nessun riferimento ad un comportamento pericoloso tenuto dal ciclista.
pensandoci un po’ e valutando il traffico di un mercoledì 16 giugno alle ore 12 a savona, scuole ormai chiuse, direi che non ci sarebbe da tirare in ballo neanche l’articolo 377, che recita:
art 377 c.2 CDS
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
il gentile agente inoltre ci spiega nel suo commento: “fosse invece passata sulle strisce pedonali pedalando sarebbe stata solo una sanzione da 23 euro!”. Senza andare troppo lontano rileggiamo, per la seconda volta, perchè nulla ci sfugga
art 182 c.4 cds
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune
diligenza e la comune prudenza.
quindi i 23 € che voi date d’ufficio a chi attraversa la strada sulle strisce in sella alla biga è un altro creativo ed ingiusto modo di far cassa reprimere e non considerare la situazione caso per caso. stiamo messi bene!!!
infine vi riporto notizia di un ricorso presso il Giudice di Pace, per un’analoga contravvenzione, il tutto è successo a Ferrara, e crea un interessante precedente, copio e incollo dal sito cittainbici
“Intanto sulla questione punti patente sono sempre di più i cittadini ciclisti che si rivolgono al giudice di pace per incostituzionalità dell’articolo 219 bis del codice della strada (ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida) per la palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. A Ferrara il giudice di pace Camilla Brini ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Giacomo Forlani, creando di fatto un precedente e spalancando la porta ad altri (tantissimi) ricorsi. Al trentenne ciclista ferrarese che si trovò 6 punti in meno nella patente e 150 euro da pagare è stata riconosciuta l’inapplicabilità della sanzione, anche per quanto riguarda la multa perché i vigili in quel momento si trovavano in una posizione dove sarebbero stati impossibilitati nel vedere la luce del semaforo e conseguentemente individuare il momento esatto del passaggio dal giallo al rosso.”
speriamo che non passi la vogila a nessuno di andare in bici, anzi speriamo con questo di avervi dato qualche elemento in più per conoscere le regole che dobbiamo tener presente quando circoliamo con le nostre beneamate dueruote, ci vediamo giovedì per la massa
mcsavona